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Agenzia delle Entrate – Risoluz. N. 90 del 22.06.2000: Trattamento per i compensi dei giudici tributari


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Con la risoluzione n. 90 del 22.06.2000, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di tassazione dei compensi corrisposti ai componenti delle Commissioni tributarie nella fattispecie in cui gli stessi siano corrisposti, per mancanza di fondi, in periodi d’imposta successivi a quelli in cui è stata svolta l’attività.

Ai fini dell’applicazione dello speciale regime della tassazione separata e, quindi, per l’inquadramento dei compensi spettanti tra gli emolumenti arretrati, si ritiene che sia necessario, innanzitutto, che i compensi siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa. In secondo luogo, il ritardo deve essere:

1. Non fisiologico, rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.

2. Derivante da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti

3. Riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Pertanto, il regime della tassazione separata non puo' trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono ovvero qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica, come si verifica, ad esempio, nelle ipotesi in cui la determinazione delle somme dovute non puo' che effettuarsi una volta concluso il periodo temporale cui le stesse si riferiscono (ad esempio, un incentivo collegato alla produttivita' di un determinato anno). In tal caso, nonostante i compensi siano corrisposti nell'anno successivo, gli stessi devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Nel caso prospettato, tuttavia, e' stato precisato che gli emolumenti sono corrisposti in un anno successivo a quello cui si riferiscono in quanto non erano stati disposti gli stanziamenti delle somme occorrenti. Si ritiene, pertanto, che la fattispecie sia riconducibile alla previsione delle "altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti", contenuta nel citato articolo 16, comma 1, lettera b), del Tuir, e pertanto ad essa si renda applicabile il regime della tassazione separata in quanto, peraltro, il ritardo non è fisiologico e non è imputabile alla volontà delle parti.

Fonte: Agenzia delle Entrate