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Agenzia delle Entrate –Interpello n. 22/2018: Trasferte – attestazione spese di trasporto


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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 22/2018, interviene a seguito dell’istanza di una azienda, la quale chiede se la gestione della trasferta dei propri lavoratori tramite procedura centralizzata, in base alla quale il dipendente provvede direttamente alla prenotazione dei servizi di trasporto/viaggio con pagamento al vettore tramite carta di pagamento con addebito sul conto corrente del datore di lavoro, sia conforme, ai fini della non imponibilità per il dipendente dei rimborsi delle spese di trasporto, a quanto previsto dall’art. 51, comma 5 del TUIR.

In particolare è stato chiesto se “le spese pagate direttamente per il trasporto dei propri dipendenti in trasferta, in tutti i casi in cui non sia prevista l’emissione di biglietti cartacei, possano essere considerate idoneamente documentate attraverso l’attestazione delle stesse spese tramite l’estratto conto stampato su supporto cartaceo”.

L’Agenzia, nel fornire risposta affermativa, precisa che le informazioni presenti sull’estratto conto emesso in forma cartacea dalla società che rilascia la carta, validate dalla nota spese redatta in formato cartaceo da parte del dipendente, risultano idonee, nonostante i documenti di trasporto elettronici rilasciati dai vettori non siano stampati ed allegati alla relativa nota spese. Resta ferma la conservazione in formato elettronico dei predetti documenti di trasporto.

Fonte: Agenzia delle Entrate