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INPS – Circ. n. 193 del 29.12.2017: Corretto inquadramento previdenziale delle casse edili e di altri organismi bilaterali in edilizia.


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Con la circolare n. 193 del 29.12.2017, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti volti a favorire il corretto inquadramento delle Casse edili, delle scuole di formazione professionale edili e dei comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia che, come organismi bilaterali, svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili.

Con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014 (si veda, in particolare, il punto 5.1), in seguito ad approfondimenti circa la natura dell’attività svolta dalle Casse Edili, l’INPS aveva stabilito la variazione dell’inquadramento dal settore Industria – attività ausiliaria dell’edilizia - al settore Terziario, tenuto conto che l’attività esercitata dai suddetti organismi non poteva essere più considerata una vera e propria attività ausiliaria in senso tecnico delle imprese edili. Tuttavia, con il messaggio n. 6099 del 17 luglio 2014 era stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti di reinquadramento già notificati alle Casse Edili e le Strutture territoriali erano state invitate a ripristinare la situazione quo ante, in attesa di successive istruzioni.

Con la circolare in commento vengono individuate le condizioni che consentono il corretto inquadramento previdenziale.

 

Fonte: INPS