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INPS – Mess. n. 413 del 4.02.2020 : Fondo Tesoreria – Trasferibilità del TFR alla previdenza complementare


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Con mess. n. 413 del 4.02.2020 , l’ INPS fornisce chiarimenti in ordine, alla portabilità ad un Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore, delle quote di TFR accantonate presso il Fondo Tesoreria.

Gestito dall’ INPS per conto dello Stato, il Fondo Tesoreria è stato istituito dalla Legge 296/2006. Viene finanziato mensilmente con le quote di TFR che i lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 addetti hanno scelto di mantenere in azienda secondo il regime civilistico ex art. 2120 del codice civile.

Orbene, il problema della trasferibilità del TFR è una questione annosa. In effetti, dapprima l’ Agenzia delle Entrate e successivamente la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ( COVIP ) si sono espressi in merito alla trasferibilità.

Nel 2014, infatti, la COVIP si era detta favorevole alla trasferibilità del TFR pregresso, anche se accumulato dopo il 2006, a condizione che preventivamente venisse stipulato uno specifico accordo fra lavoratore e datore di lavoro. L’ INPS dal canto suo, a distanza di svariati anni, con il mess. n. 413 del 04.02.2020 assume una posizione diametralmente opposta a quella della Commissione.

Il Fondo Tesoreria si configura come una gestione previdenziale e come tale le somme in esso accantonate sono indisponibili. Laddove il lavoratore intenda revocare la sua precedente scelta di mantenere in azienda il TFR, per aderire alla previdenza complementare, non potrà contare sulle somme versate al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto. Ovviamente la parte trasferita dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria verrà liquidata solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro oppure anticipata secondo le regole civilistiche o quelle aziendali se migliorative.

Fonte: INPS – Mess. n. 413 del 4.02.2020