Con mess. n. 3331 del 14.09.2020 l’ INPS interviene in ordine alla sospensione dei adempimenti contribuivi disposta in successione dai decreti Rilancio, Cura Italia e Liquidità in favore dei soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria.
Facendo seguito ai mess. n. 2871 del 20.07.2020 e mess. n. 3274 del 9.09.2020, l’ Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica la proroga al 30 settembre 2020 del termine entro cui deve essere effettuata la presentazione delle istanze di sospensione ( e di rateazione) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati nei mesi di marzo, aprile e maggio in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
Confermato, invece, il termine del 16 settembre 2020 per il versamento del 50 % degli importi sospesi, in unica soluzione, o sino ad un massimo di 4 rate senza applicazione di sanzioni e interessi. Il restante 50% andrà versato a partire dal 16 gennaio 2021 con un massimo di 24 rate mensili.
Beneficiari della sospensione sono gli esercenti attività di impresa, arte o professione individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, a condizione, che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che abbiano intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2020.
Fonte: INPS - Mess. n. 3331 del 14.09.2020