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INPS - Mess. n. 1360 del 28.03.2017: Prestazione di esodo. Accredito contribuzione per lavoratori con rapporti di lavoro part time nel periodo antecedente la cessazione del rapporto


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Dopo la circolare n. 119/2013, l’Inps fornisce ulteriori indicazioni relative all’applicazione dell’art. 4 della l. n. 92/2012 (cosiddetta legge Fornero), secondo il quale possono essere stipulati accordi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale volti all’esodo dei lavoratori prossimi a pensione (entro i successivi 48 mesi), con erogazione di una prestazione da parte dell’Inps, finanziata interamente dal datore di lavoro, dalla data di esodo fino alla data di maturazione della prestazione pensionistica. Per i periodi di erogazione della prestazione che precede la vera e propria pensione, il datore di lavoro deve versare la contribuzione figurativa correlata.

Il messaggio n. 1360 si occupa, in particolare, di tale contribuzione. Questa contribuzione deve essere calcolata conformemente a quanto previsto per la contribuzione figurativa operate durante il periodo di fruizione del trattamento di disoccupazione. Il messaggio, avendo presente i cambiamenti intervenuti al riguardo in occasione del passaggio dall’ASPI alla NASPI, fornisce specifiche indicazioni e, inoltre, considera le ipotesi in cui prima dell’esodo il lavoratore prestava la sua attività a tempo parziale.

Fonte: INPS