Stampa

INPS – Circ. n. 96 del 31.05.2017: Contributi obbligatori per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.


icona

Con la circolare n. 96 del 31 maggio 2017, l’Istituto previdenziale definisce le aliquote per i contributi obbligatori dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

CONTRIBUTI IVS:

L’aliquota viene stabilita al 23,6% (ridotta a 23,4% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese e al 23,2% (ridotta a 22,5% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.

CONTRIBUTI PER MATERNITA’:

Il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49. L’importo è dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, per gli imprenditori agricoli professionali.

CONTRIBUZIONE INAIL:

Il contributo annuo viene fissato nella misura capitaria annua pari a € 768,50 (per le zone normali) e € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate). Si precisa che l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vd. Circ. n. 85 del 11.05.2017) è limitato solamente alla contribuzione dovuta all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti. Sono esclusi il contributo di maternità (articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) e il contributo INAIL come si evince dall’art. 1, comma 344, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, che stabilisce che l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.