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INPS – Circ. n. 96 del 21.08.2020 : Riduzione del cuneo fiscale e prestazioni INPS


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Con circ. n. 96 del 21.08.2020 l’ INPS fornisce indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni INPS.

Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

• trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui;

• un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.

La circ. n. 96 del 21.08.2020 illustra le modalità di erogazione e di rinuncia delle integrazioni sostitutive del cd. Bonus Renzi. In linea generale, le prestazioni sulle quali spettano i trattamenti integrativi sono quelle sostitutive del reddito e assimilate al reddito di lavoro dipendente (articolo 6 del Tuir). Il trattamento integrativo non spetta, invece, sulle prestazioni esenti da irpef o soggette a tassazione separata .

Per evitare di superare la soglia di 28 mila euro i lavoratori possono comunicare la rinuncia al beneficio attraverso l’apposito applicativo che sarà presente nel portale Inps (“Rinuncia trattamento integrativo DL n. 3/2020”) entro il 31 luglio 2020 o presentando una nuova dichiarazione di detrazioni fiscali .

INPS specifica inoltre che :

• gli assicurati che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo sulla prestazione erogata dall’INPS sono tenuti a darne tempestiva comunicazione entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
• gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

Fonte: INPS – Circ. n. 96 del 21.08.2020