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INPS – Circ. n. 80 del 06.06.2018: Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2018.


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Con la circolare n. 80 del 06.06.2018, l’INPS rende nota la variazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2018.

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale n. 95624 del 10 maggio 2018, ha stabilito che, a decorrere dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01% in ragione annuale. La misura si applica a chi, entro 60 giorni dalla notifica di una cartella di pagamento, non effettua il versamento, ai sensi dell’articolo 30, D.P.R. 602/1973.

In ragione del predetto provvedimento è modificata altresì la misura degli interessi di mora di cui all’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, “sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 116, comma 9, della legge n. 388 del 2000 è fissata al 3,01% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2018.

Fonte: INPS