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INPS – Circ. n. 45 del 9.03.2018: Gestione Separata - Recupero dei contributi indebitamente versati


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Con la circolare n. 45 del 9.03.2018, l’INPS fornisce indicazioni in merito al trasferimento diretto delle somme indebitamente versate ad enti previdenziali obbligatori della Gestione Separata, tra cui quelli disciplinati dai d.lgs. 509/94 e 103/96.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000 il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all’ente titolare della contribuzione delle somme incassate. La ratio della norma è quella di favorire il debitore ed evitare l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l’aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni:

  • il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
  • la natura del contributo deve essere previdenziale;
  • il contributo deve essere certo;
  • deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.

L’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS può essere presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza. L’INPS si riserva di pubblicare con un successivo messaggio il modulo per presentare l’istanza on-line.

Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione di quella versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.

Destinatari della norma sono:

  • Soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS, per i redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.
  • Professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa professionale privata, in caso di prosecuzione dello svolgimento dell’attività professionale, in quanto obbligati al versamento del contributo soggettivo minimo alla Cassa professionale privata e quindi esenti dall’obbligo contributivo alla Gestione separata.
  • Professionisti che esercitano l’attività per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale, essendo obbligatoriamente iscritti presso la Cassa di appartenenza, anche nel caso di contribuzione versata dal committente presso la Gestione separata la stessa può essere oggetto di trasferimento diretto.

La norma è applicabile anche nei casi in cui, per effetto di una disposizione normativa o di una interpretazione giurisprudenziale, sia venuta meno la titolarità della riscossione in capo all’ente presso il quale sia stato effettuato il pagamento.

Fonte: INPS