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INPS – Circ. n. 124 del 20.09.2019 : Prescrizione della contribuzione d'ingresso alla mobilità


Prescrizione della contribuzione d'ingresso alla mobilità
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Con la circ. n. 124 del 20.09.2019 , l’ INPS fornisce alcune precisazioni in merito all’ regime della prescrizione della contribuzione d'ingresso alla mobilità (art. 5, comma 4, della Legge n. 223/1991), ora soppressa dalla Legge Fornero, a seguito dell’abrogazione del relativo trattamento (art. 2, comma 71, della Legge n. 92/2012).

Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione in tre recenti sentenze in materia di prescrizione, l’INPS precisa che:

• Fermo restando che il termine della prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento, la circ. n. 124 del 20.09.2019 precisa che tale scadenza coincide con quella entro la quale deve essere presentata la denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità, essendo ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto;

• Laddove il pagamento avvenga in forma rateale, quest’ultimo costituisce solo un beneficio per agevolare l’adempimento del datore di lavoro. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento frazionato di un’unica obbligazione. Conseguentemente la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, considerato che prima di tale scadenza l’Istituto non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo del credito;

• La circ. n. 124 del 20.09.2019 puntualizza infine che nel caso in cui la dichiarazione datoriale riguardante l’esatto ammontare del contributo dovuto non sia veritiera, e venga peraltro accertato che il debito contributivo è stato dolosamente occultato, la decorrenza del termine di prescrizione è sospesa finché il dolo non sia stato scoperto ( art. 2941 c.c. ).

Fonte: INPS - Circ. n. 124 del 20.09.2019