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INPS – Circ. n. 102 del 16.10.2018: Gestione separata – Attività svolte in più stati membri


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Con la circ. n. 102 del 16.10.2018 , l’INPS fornisce alcune suggerimenti sulla corretta individuazione della legislazione previdenziale applicabile ai contribuenti della Gestione Separata, che svolgono attività in diversi Stati Membri senza essere residenti in Italia.

In particolare, con la circ. n. 102 del 16.10.2018 , viene affermato un criterio per l’individuazione della legislazione previdenziale valido anche in caso di iscrizione alla Gestione Separata: Laddove vi sia il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa autonoma e subordinata in più stati Membri, la legislazione applicabile è quella dello Stato Membro dove viene svolta l’attività subordinata.

La circ. n. 102 del 16.10.2018 tiene ovviamente conto della normativa comunitaria contenuta nel titolo II° del Reg. (CE) n. 883/2004 e nel titolo II° del attuativo Reg. (CE) n. 987/2009, con particolare riferimento al principio di unicità e territorialità della legislazione applicabile. La circolare si è resa necessaria in quanto le fonti comunitarie prevedono disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi ma nulla riferiscono sulla contribuzione della Gestione Separata.

A riguardo, con la circ. n. 85 del 1.07.2010, l’INPS ha precisato che, ai fini della determinazione della legislazione applicabile viene operata un’assimilazione o ai lavoratori dipendenti ( Dottorando, medico in formazione specialistica; collaborazioni etero-organizzate, ecc. ecc.) oppure ai lavoratori autonomi ( amministratore di società; collaboratore di riviste; liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna cassa previdenziale obbligatoria ecc. ecc. ).

La circ. n. 102 del 16.10.2018 seguendo il principio comunitario di unicità della legislazione applicabile individua le fattispecie che in concreto possono verificarsi:

A)LAVORATORE SUBORDINATO ASSOGGETTATO ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA:

  1. Lavoratore che esercita in Italia un’attività subordinata, per la quale è assicurato in Italia, e che contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un’altra attività che nel regime previdenziale estero è considerata attività autonoma;
  2. Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata sia un’attività autonoma e contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati membri;
  3. Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività autonoma e contemporaneamente esercita l’attività di amministratore in uno Stato membro;
  4. Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività professionale, per la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività professionale in uno Stato membro;
  5. Lavoratore che esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro. 

B)LAVORATORE SUBORDINATO ASSOGGETTATO ALLA LEGISLAZIONE ESTERA:

  1. Lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia.
  2. Lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia. In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera.

a cura della Redazione