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INAIL – Nota n. 5453 del 03.04.2019 : Autoliquidazione INAIL 2018 2019 – istruzioni operative


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Con la nota n. 5453 del 03.04.2019 , l’INAIL fornisce alle aziende le istruzioni operative riguardo l’autoliquidazione 2018 2019. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe, approvate con i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 pubblicati solo il 1° aprile dal Ministero del Lavoro, era stato predisposto il differimento dei termini relativi all’autoliquidazione 2019, come comunicato dall’Ente Previdenziale con la circ. n. 1 del 11.01.2019.

La nota n. 5453 del 03.04.2019 indica alcune importanti scadenze che vanno tenute in considerazione dai datori di lavoro. Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

• presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”;
• pagare il premio di autoliquidazione indicando nel modello F24 il numero di riferimento 902019 (per le PAN il servizio on line Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24);
• inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunto”.

Il modello delle “Basi di calcolo” è stato aggiornato, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio. Nel servizio Richiesta basi di calcolo è pubblicato il relativo tracciato record con la descrizione delle modifiche apportate ( alleg. comunicazione basi di calcolo ).

In allegato alla nota, l’INAIL ha predisposto una guida all’autoliquidazione per gli anni 2018 – 2019.

Fonte: INAIL - Nota N. 5453 del 03.04.2019