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INAIL – Circ. n. 28 del 28.10.2021 : Ridefinizione lavorazioni e tariffe INAIL – Chiarimenti


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Con circ. n. 28 del 28.10.2021 l INAIL fornisce le istruzioni tecniche per l’applicazione delle tariffe dei premi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019

Ad oltre due anni dalla entrata in vigore del decreto, la corposa circ. n. 28 del 28.10.2021 riporta le novità principali introdotte nel sistema tariffario del 2019 rispetto a quello previgente del 2000. 

Ad essere state ridefinite sono alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, aggregate altre lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa, eliminati alcuni cicli produttivi non più attuali, istituite nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse negli ultimi venti anni o in via di sviluppo, che corrispondono a nuove forme produttive o di erogazione di servizi. 

La circ. n. 28 del 28.10.2021 illustra anche i criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico con i nuovi parametri e analizza la rideterminazione del tasso applicabile. 

Come è noto una delle novità delle Tariffe è stata l’introduzione del nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’Istituto ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze.L’oscillazione viene ora applicata con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa.

Ai fini del calcolo della gravità degli eventi acquistano significato anche gli eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti, mentre non devono essere computati i casi accertati di infezione da coronavirus, né gli oneri effettivamente recuperati dall’Istituto in seguito ad azione di surroga o regresso, salvo che sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro. Continuano ad essere esclusi gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi occorsi ai lavoratori in somministrazione e agli apprendisti. 

Fonte: INAIL - Circ. n. 28 del 28.10.2021