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INPS – Circ. n. 35 del 19.02.2016: Regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti


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Con la circolare n. 35 del 19 febbraio 2016, l’Inps fornisce le indicazioni operative che riguardano la contribuzione agevolata per artigiani e commercianti, in regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e modificato dalla Legge n. 208/2016.

L’Istituto ricorda che possono godere della suddetta contribuzione agevolata le persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali (anche imprese familiari) che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in specifiche condizioni previste dalla Legge. (c.d. regime forfettario).

Il nuovo regime di contribuzione agevolata ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda, da presentarsi con le modalità indicate nella circolare n. 29/2015, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende fruire del regime agevolato.

Con riferimento alla base imponibile, quest’ultima resta costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali. Come rileva l’Istituto, la novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%. L’Inps specifica, tuttavia, che nel caso in cui l’ammontare dei contributi versati risulti inferiore al normale importo della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Come precisa l’Istituto, si perde la contribuzione agevolata al verificarsi delle seguenti ipotesi: – venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio; – spontaneo abbandono del regime agevolato; – l’Istituto viene a conoscenza che il contribuente non ha mai aderito al regime forfettario, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.