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INL - Nota n. 12672/2021 : Riorganizzazione dei pubblici uffici tra lavoro agile e lavoratori fragili


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In vista del rientro massivo dalle ferie previsto per il mese di settembre, l' Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso con la nota n. 12672/2021 le regole di riorganizzazione degli uffici per far fronte alla persistente emergenza sanitaria. 

L'organizzazione del lavoro sarà basata innanzitutto sull'alternanza tra attività in presenza e l'attività in remoto. 

Ad esclusione del personale ispettivo chiamato a svolgere compiti di vigilanza, l’attività lavorativa verrà svolta in presenza nella sede di ufficio dal 1 settembre 2021, per almeno due giornate a settimana e un numero massimo di quattro giornate a settimana. A decorrere dal 1° ottobre 2021 è previsto il passaggio da due ad almeno tre giornate a settimana di lavoro in presenza. In ogni caso resta salva la facoltà del singolo dipendente di non accedere al lavoro agile. 

Vengono stabiliti ulteriori criteri per quanto riguarda: 

  • per il personale che svolge attività di vigilanza, in conformità alle disposizioni precedentemente impartite, la modalità da remoto è effettuata per le residue giornate in cui non è svolta attività esterna, ad eccezione dei giorni in cui, in ragione delle esigenze di servizio, è programmato il servizio interno; 
  • per i lavoratori ‘fragili’, ferma restando l’esclusione della presenza in sede, stante il diverso contesto epidemiologico nonché l’evoluzione della realizzazione del piano vaccinale nazionale, sarà cura del dirigente acquisire la rinnovata valutazione del medico competente in ordine all’idoneità a svolgere attività lavorativa in sede, eventualmente fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente precauzionali.

Il recente decreto legge n. 105/2021 ha disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine delle  tutele garantite ai lavoratori fragili, ossia quei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per questa categoria di lavoratori continuerà ad essere riconosciuto sino al 31 dicembre il diritto al lavoro agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o, come ultima alternativa lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Fonte: INL - Nota n. 12672/2021