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Riapertura dei cantieri edili e verifiche sulla misure anti-contagio: la circolare INL del 13 maggio 2020, n. 156


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Il DPCM 26 aprile 2020 consente la ripresa dell’attività nei cantieri, subordinandola al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, ambedue allegati al predetto DPCM.

Covid-19: sulla prevenzione dei contagi e la tutela rafforzata nei cantieri

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 13 maggio 2020, n. 156, fornisce indicazioni in merito alla vigilanza nel settore edile nonché alle contestuali verifiche riguardo alle misure adottate in relazione alle previsioni del Protocollo cantieri.
Richiamando un precedente orientamento, la circolare sottolinea che, in riferimento all’apertura dei cantieri, dovrà procedersi alla consueta programmazione ispettiva senza alcuna limitazione di mandato.
La programmazione terrà conto delle esigenze di coordinamento con le ASL e privilegerà le attività riferite ad appalti pubblici e comunque di dimensioni medio/grandi.
La circolare sottolinea, inoltre, la necessità che, nel corso della cosiddetta fase 2, sia implementata e valorizzata adeguatamente l’attività di informazione, prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro, cui fa riferimento l’art. 8 del d.lgs. 124/2004 (“Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”).
L’attività di informazione, prevenzione e promozione, secondo la circolare, potrà essere richiesta dai Comitati previsti dal punto 10 del Protocollo cantieri.
Da parte della circolare, vengono anche richiamati: - l’art. 9 del DPCM 26 aprile, secondo cui “Il prefetto si avvale delle forze di polizia …e, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro , dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando dei carabinieri per la tutela del lavoro…”; - l’art. 10 del Protocollo cantieri: “Si evidenzia che rimangono , comunque, ferme le funzioni ispettive dell’Agenzia unica per le ispezioni”.
Da ciò la circolare fa discendere rinnovate esigenze di coordinamento, che la stessa direttamente articola.
La programma degli accessi ai cantieri è, poi, legata ad una serie di priorità e modalità di intervento, elencate nella stessa circolare.
Fra l’altro, la circolare ricorda l’art. 16 del decreto Cura Italia, secondo il quale “Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza … sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento delle loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza personale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche …”.
Ne deriva, secondo la circolare, che la mancata consegna delle mascherine integra, per il datore di lavoro o il dirigente, la violazione dell’art. 18, comma 1 lett. d), del d.lgs. n. 81/2008, punita penalmente ai sensi dell’art. 55, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
La mancata utilizzazione della mascherina da parte del lavoratore integra, invece, l’illecito di cui all’art. 20, lett. d) del decreto sanzionato penalmente a stregua dell’art. 59, comma 1 lett. a).

Fonte: INL