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INL – Nota n. 1057/2020 : Distacchi intra-societari – Controlli anche sulla casa madre estera


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Con nota n. 1057/2020 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 27- quinquies del D. Lgs. n. 286/1998 ( TU Immigrazione ), concernente le condizioni di ingresso e soggiorno di diverse figure professionali provenienti da Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.

La citata disposizione, introdotta dal D.Lgs. 253/2016 in attuazione della direttiva 2014/66/UE ( cd. “ direttiva ict “ – Intra Corporate Transfer ), disciplina l’ingresso di figure come dirigenti, lavoratori specializzati o in formazione che svolgono la propria prestazione di lavoro subordinato a seguito di trasferimenti intra-societari, al di fuori delle quote previste dall’art. 3, comma 4, del TU Immigrazione.

L’ Ispettorato chiarisce innanzitutto cosa si debba intendere per trasferimento intra-societario, ossia il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante. A sua volta quest’ultima può coincidere o con la sede/filiale/rappresentanza situata in Italia appartenente all’impresa da cui dipende il lavoratore o, in alternativa, con un’ impresa appartenente al medesimo gruppo ( distacco infragruppo ), a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno tre mesi precedenti alla data del trasferimento.

L’ Ispettorato così ricorda che tra le condizioni poste a carico dell’ “ entità ospitante “ c’è l’impegno ad adempiere agli obblighi contributivi della normativa italiana, come l’apertura delle posizioni previdenziali, salvo che non vi siano diversi accordi di sicurezza sociale tra paesi. Inoltre, ciò comporta, come precisato dalla nota n. 1057/2020 , che debba essere effettuato anche un accertamento sulle capacità economiche tanto del soggetto ospitante quanto della casa madre, per verificare che quest’ultima sia in grado di sopperire ad un eventuale crisi economica della filiale ai fini degli obblighi previdenziali e assistenziali. 

Per completare tale verifica l’Ispettorato potrà procedere con l’ acquisizione del bilancio consolidato di gruppo, tradotto in lingua italiana.

La finalità è escludere che la società ospitante sia stata creata al solo scopo di agevolare l’ingresso in Italia di lavoratori soggetti al trasferimento intra-societario ovvero che sia soggetta a procedura di liquidazione o sia stata liquidata o non svolga alcuna attività economica.  

Fonte: INL - Nota n. 1057/2020