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INL – Circ. n. 4 del 12.02.2018: Certificazione dei contratti – Enti bilaterali abilitati.


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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 4 del 12.02.2018, fornisce alcune puntualizzazioni sui requisiti che devono essere soddisfatti dagli enti bilaterali per poter certificare i contratti ai sensi degli art. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.

L’Ispettorato Nazionale ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’art. 2, lett. h), del D.lgs. n. 276/2003, devono intendersi per Enti bilaterali quei soggetti costituiti “ a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Va da se che, qualora tale requisito sia carente, e quindi l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, l’Organismo non può ritenersi un Ente Bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), del D.lgs. n. 276/2003 e tanto meno l’attività di certificazione.

Fonte: INL