Forme pensionistiche complementari

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Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP): la delega legislativa per l’adeguamento della normativa italiana


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ll Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo, entrato in vigore il 14 agosto 2019, ha definito un quadro normativo standardizzato a livello europeo relativo ad una nuova tipologia di prodotto pensionistico individuale a lungo termine avente le stesse caratteristiche di base in tutta Europa. 

L’obiettivo è di consentire ai cittadini dell’UE di accedere a una forma di risparmio previdenziale integrativo denominato “Pan-European Personal Pension Products” (di seguito “PEPP”), caratterizzata da piena portabilità fra gli Stati membri dell’UE. 

L’applicazione del Regolamento è stata subordinata alla pubblicazione degli atti delegati della Commissione europea recanti norme tecniche di regolamentazione da emanare sulla base delle proposte formulate dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 

A seguito della consultazione pubblica avviata dall’EIOPA, sono stati pubblicati i Regolamenti delegati (UE) 2021/473, 2021/895, 2021/896, 2021/897, cosicché il quadro normativo comunitario può considerarsi completato.

A fronte del completamento della normativa comunitaria, il Governo italiano, in veste di legislatore delegato, è chiamato dalla Legge di delegazione europea 2019-2020 ad emanare uno o più decreti legislativi che armonizzino l’ordinamento nazionale alla normativa dell’Unione. 

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare, oltre ad altri, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 

a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal Regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità; 

b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto previsti dal Regolamento 2019/1238, in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera a); 

c) individuare nella COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito internet delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo e le condizioni relative alla fase di decumulo, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione; 

d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti. 

La legge di delegazione, per quanto riguarda i PEPP, è entrata in vigore l’otto maggio 2021 e il termine entro cui il Governo deve attuare la delega è di 12 mesi, cosicché entro i primi giorni di maggio tutte le norme riguardanti i PEPP - europee e nazionali - dovrebbero risultare disponibili. 

A quanto se ne sa, la bozza testo di attuazione della delega sarà sottoposta a preventiva consultazione pubblica.