Forme pensionistiche complementari

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PEPP , in pubblica consultazione le disposizioni attuative


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Il Regolamento (UE) 2019/1238, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 giugno 2019, tratta dei prodotti pensionistici individuali denominati “Pan-European Personal Pension Products” (PEPP) e caratterizzati, tra l’altro, da un regime di piena portabilità fra gli Stati membri dell’UE. 

Il Regolamento, entrato in vigore il 14 agosto 2019, sarà applicabile dal 22 marzo 2022. 

Alcune delle sue disposizioni, tuttavia, necessitano di interventi da parte dei Legislatori nazionali e, inoltre, il Regolamento contiene delle opzioni il cui esercizio è stato rimesso alla scelta degli Stati membri. 

La l. n. 53 del 22 aprile 2021, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ha, fra l’altro, delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione del Regolamento PEPP. 

L’art. 20 della predetta legge ha, fra gli altri, specificato i seguenti principi e criteri direttivi a cui il Governo, in veste di legislatore delegato, è tenuto ad attenersi: 

1) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); 

2)individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità; 

3) attribuire alle autorità designate ai sensi del punto 1) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi del punto 1); 

4) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti. 

Sulla base delle indicazione fornite dalla legge di delegazione e, a monte, dal Regolamento, è stato redatto uno schema di decreto legislativo, posto in consultazione dal Ministero dell’economia.

Lo stesso Ministero, sottolineato che lo schema di decreto si prefigge lo scopo di adeguare la legislazione nazionale a quanto previsto dal Regolamento in questione, richiama in particolare l’attenzione sulle disposizioni volte a: 

a)designare la COVIP quale Autorità competente, in generale, a vigilare sugli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2019/1238 in capo ai fornitori di PEPP e a curare, sentite le altre Autorità, le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); 

b)prevedere in capo a Banca d’Italia, Consob ed IVASS lo svolgimento di alcune delle attività di vigilanza previste dal Regolamento in coerenza con il pertinente diritto settoriale ed il riparto di competenze previsti a livello nazionale tra le stesse; 

c)disciplinare le forme di decumulo ammesse, in coerenza con quanto previsto dal d. lgs. n. 252/2005, per le forme pensionistiche individuali; 

d)garantire un’ampia flessibilità nell’erogazione della prestazione finale ai beneficiari, consentendo di andare incontro alle possibili diverse esigenze dei risparmiatori, tanto che le forme di erogazione della prestazione (in rendita, in capitale, in forma di prelievo e loro combinazione) sono assoggettate a differenti trattamenti fiscali prevedendo un regime fiscale di favore per la rendita rispetto alle altre forme di erogazione; 

e) non consentire la destinazione e/o il trasferimento di quote del TFR maturato e maturando ai PEPP. 

Nell’ambito della consultazione avviata, il termine per l’invio delle osservazioni, come precisa il Ministero, è fissato al 12 marzo 2022. I contributi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.

a cura della Redazione