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INPS – Circ. n. 115 del 19.07.2017: Indennità di disoccupazione DIS-COLL – Nuove istruzioni


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Con la circ. n. 115 del 19 luglio 2017, l’INPS fornisce una disamina sulla disciplina dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL spettante ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

In particolare l’art. 15 del D.lgs n. 22 del 2015, come integrato e modificato dall’ art. 7, comma 15 bis della legge n. 81 del 2017, prevede che, a decorrere dal 1 luglio 2017, la platea dei beneficiari dell’indennità venga ampliata a favore di assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017.

La circolare, nell’illustrare la disciplina generale, fornisce alcune importanti istruzioni per la gestione amministrativa dell’indennità:

DESTINATARI: Collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto; assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Entrambe le categorie devono risultare iscritte in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA. Sono esclusi amministratori, sindaci, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. (art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015).

REQUISITI: L’indennità DIS-COLL è riconosciuta alle categorie di lavoratori precedentemente individuati che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) STATO DI DISOCCUPAZIONE: Attestato secondo le nuove modalità previste dall’art.19, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2015.

2) ACCREDITO CONTRIBUTIVO DI TRE MENSILITA’: Il potenziale beneficiario deve possedere almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro.

BASE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE: L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

MISURA DELLA PRESTAZIONE: L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195e. Nel caso in cui sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo di 1.195e, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito e l’importo di 1.195e. Viene stabilito poi un importo massimo mensile dell’indennità pari a 1300e

DURATA DELLA PRESTAZIONE: Corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento di disoccupazione. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. La durata massima dell’indennità non può superare i sei mesi di fruizione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Effettuata esclusivamente per via telematica entro il termine, a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE: L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione se la domanda è presentata entro l’8° giorno. Qualora la domanda venisse presentata in un momento successivo, essa spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La circolare fornisce anche ulteriori indicazioni circa la decadenza dalla prestazione, il regime fiscale dell’indennità nonché le istruzioni procedurali e contabili per la gestione della DIS-COLL.

 

Fonte: INPS