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INPS – Circ. n. 116 del 09.09.2011: Facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti.


Per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’art. 1, commi da 1 a 4, del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in pro quota della succitata prestazione.

L’INPS, con la circolare n.116 del 9 settembre 2011, illustra i criteri applicativi della richiamata disposizione.