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INAIL – Nota n. 2836 del 22.03.2019 : Autoliquidazione per imprese cessate entro febbraio 2019


termini autoliquidazione imprese cessate a febbraio 2019

Con Nota n. 2836 del 22.03.2019, l’INAIL impartisce ulteriori istruzioni, oltre a quelle già fornite con la circ. n. 1 del 11.01.2019, in ordine al differimento dei termini dell’autoliquidazione 2019, a seguito di quanto disposto dall’art. 1, comma 1125, della L. 145/2018 per consentire la revisione tariffaria ( Legge di bilancio 2019: riduzione delle tariffe INAIL e revisione della disciplina della assicurazione).

In particolare la nota n. 2836 del 22.03.2019 dell' INAIL fornisce ulteriori precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019.

Per le imprese cessate a dicembre 2018 o nei mesi precedenti, l’autoliquidazione andrà effettuata in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019. La relativa comunicazione delle retribuzioni andrà effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione.

Le imprese cessate a gennaio e febbraio 2019 non solo devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno. L'INAIL precisa che dovranno calcolare anche il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’INAIL entro il 31 marzo 2019. Per queste imprese il termine di presentazione delle dichiarazioni 2018 e della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019.

Fonte: INAIL - Nota n. 2836 del 12.03.2019