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INAIL - Nota n. 2402/2021 : La posizione sul rifiuto al vaccino - Tutela assicurativa anche per i NO VAX


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Con una nota n. 2402/2021 di risposta ad uno specifico quesito formulato dalla Direzione regionale Liguria, l’Inail/Direzione centrale rapporto assicurativo è intervenuta sulle seguenti questioni: “ se e quali provvedimenti debbano essere adottati riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale anti-Covid-19, considerato che, pur in assenza di una specifica norma di legge che stabilisca l’obbligatorietà della vaccinazione, la mancata adesione al piano vaccinale nazionale potrebbe comportare da un lato responsabilità del datore di lavoro in materia di protezione dell’ambiente di lavoro (sia per quanto riguarda i lavoratori, che i pazienti) e dall’altro potrebbe esporre lo stesso personale infermieristico a richieste di risarcimento per danni civili, oltre che a responsabilità per violazione del codice deontologico”. 

Le argomentazioni prospettate nella nota possono così riassumersi: 

a)l’assicurazione antinfortunistica è legata alle condizioni previste direttamente dalla legge e le parti private e lo steso Istituto assicuratore non possono assoggettarla condizioni ulteriori rispetto a quelle di legge; 

b) conformemente a quanto previsto a livello legislativo, solo l’infortunio “doloso” fa venir la tutela. La colpa del lavoratore, invece, non pregiudica la tutela assicurativa; 

c)il rifiuto di vaccinarsi non è riconducibile al “rischio elettivo”, che ricorre quando per libera scelta il lavoratore si ponga in una situazione di fatto che l'ho induce ad affrontare un rischio diverso da quello inerente l'attività lavorativa; il rischio di contagio, conseguente alla mancata vaccinazione, non è voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all’occasione di lavoro;

d) a livello legislativo non è presente un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte dei lavoratori; il testo unico sulla tutela della salute e la sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) stabilisce che “il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari (…) tra cui … la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”, ma non prevede l’obbligo del lavoratore di vaccinarsi (art. 279); 

e)occorre tenere conto della la riserva assoluta di legge di cui all’articolo 32 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Sulla base delle predette argomentazioni, la nota conclude che il rifiuto di vaccinarsi - esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario - non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato, ancorché il vaccino sia fortemente raccomandato dalle autorità. 

Nel considerare la portata della nota, va, infine, osservato che la stessa espressamente dichiara di considerare diverse e distinte le questioni attinenti al rapporto di lavoro del personale infermieristico, agli obblighi di prevenzione del datore di lavoro e di collaborazione del lavoratore (art. 2087 cod. civ. e artt. 266, 279 e 20 del decreto legislativo n. 81/2008) rispetto a quelle riguardanti la tutela del lavoratore nell’ambito dell’assicurazione sociale.

Fonte : INAIL - Nota n. 2402/2021