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INAIL – Circ. n. 44 del 21.11.2016: Regime assicurativo per gli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro.


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L’INAIL, con la circolare n. 44 del 21 novembre 2016, fornisce chiarimenti in merito ai criteri per la trattazione dei casi di infortunio relativi agli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro e alla relativa contribuzione (art.3, commi da 33 a 43 legge 13 luglio 2015, n.107).

In analogia con la normativa generale, gli studenti in alternanza scuola-lavoro ricevono copertura assicurativa per i rischi legati ad attività svolta in “ambienti di lavoro”. Nel caso specifico per “ambiente di lavoro” si intende non solo il luogo fisico del soggetto ospitante, ma qualsiasi altro luogo presso il quale si svolge il percorso di alternanza scuola lavoro. Gli studenti sono inoltre tutelati anche per gli eventuali infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola e il soggetto ospitante. Non è prevista, invece, la tutela per l’infortunio “in itinere” che accada nel percorso dal luogo di abitazione al soggetto ospitante e viceversa.

Agli studenti dovrà essere erogata la formazione prevista dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza del lavoro. L’INAIL, in attuazione di uno specifico accordo sottoscritto con il MIUR, ha appositamente predisposto un modello di riferimento per la realizzazione dei percorsi formativi resi disponibili “in presenza o in modalità “e-learning”.

Viene fatto presente che l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito dalla convenzione fra l’istituzione scolastica e il soggetto ospitante. Nel caso in cui lo studente dia notizia dell’infortunio esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente.

 

Fonte: INAIL