Con circ. n. 14 del 18.05.2021 , l’ INAIL comunica la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, , con decorrenza 1° luglio 2020 pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2018 e il 2019 – e registrata dall’ ISTAT nella misura dello 0,5%.
Il danno biologico consiste nella lesione dell’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile indipendentemente dall’ incidenza sulla capacità lavorativa con una rendita o un capitale.
Nel primo caso siamo in presenza di una prestazione economica che può essere riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali per i quali sia stato accertato un grado di menomazione tra il 16 e il 100 per cento. L' importo è regolato sulla base del grado di menomazione, alla retribuzione, alla tipologia di attività lavorativa e alla ricollocabilità.
L'indennizzo in capitale, invece, consiste in un'erogazione, variabile in relazione all'età, al genere e al grado di menomazione e viene corrisposta in un'unica soluzione.
In entrambi i casi gli importi non sono soggetti a tassazione.
Fonte: INAIL - Circ. n. 14 del 18.05.2021