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INPS – Mess. n. 4413 del 07.11.2017: Riconoscimento della pensione ai superstiti studenti.


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L’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli a carico che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età e non prestino lavoro retribuito. Il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

L’INPS, con il messaggio n. 4413 del 07.11.2017, fornisce le informazioni utili ad accertare che il percorso di studio frequentato sia ricompreso nella disposizione normativa e quindi nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).

A tal fine, con riferimento all’anno scolastico o accademico d’interesse, sono necessarie informazioni relativamente alla denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché alla natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto.

Il messaggio prende in considerazione i percorsi di istruzione e formazione professionale ed accademica in Italia e all’estero, soffermandosi sulle verifiche necessarie e sulla documentazione da presentare ai fini del riconoscimento della pensione. Viene fatto riferimento nello specifico ai seguenti percorsi:

- Scuole paritarie;

- Scuole non paritarie;

- Percorsi IeFP di competenza regionale ed equiparati;

- Percorsi di studio all’estero,

- Iscrizione ad Università o Istituti di livello universitario all’estero;

- Conservatori di musica;

- Istituti Tecnici superiori.

 Fonte: INPS