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INPS – Mess. n. 2653 del 11.07.2019 : Contribuzione figurativa nei periodi di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali


estratto conto inps per contribuzione figurativa
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Con il mess. n. 2653 del 11.07.2019 , l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti utili ai fini dell’istruttoria delle domande relative all’accredito della contribuzione figurativa per periodi di aspettativa non retribuita fruita per cariche pubbliche o sindacali ( art. 3, d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564 e art. 38, L. 23 dicembre 1999, n. 488 ).

Il mess. n. 2653 del 11.07.2019 va ad integrare quanto già precisato con il mess. 3499 del 8.09.2017 nel quale erano state ricapitolate, da un lato, la normativa in vigore e, dall’altro, le indicazioni susseguitesi nel tempo in ordine all’istruttoria per l’accredito figurativo.

La contribuzione figurativa verrà accreditata solo dopo il superamento del periodo di prova, nella gestione cui risulta iscritto l’interessato al momento della sospensione dell’attività. In fase di rinnovo annuale dell’istanza di accredito della contribuzione figurativa andrà dimostrato il perdurare dell’aspettativa tramite un’apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro.

Prevista una futura implementazione del flusso UniEmens per consentire l’indicazione della retribuzione teorica nei casi in cui il dipendente risulti in aspettativa sulla falsariga di quanto già succede per i lavoratori iscritti ai Fondi speciali ( FS, ex Ipost, autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e volo ).

Fonte: INPS – Mess. n. 2653 del 11.07.2019