Stampa

INPS – Mess. n. 2099 del 18.05.2022 : Prestazioni di esodo - chiarimenti sulla ricostituzione


icona

Con il mess. n. 2099 del 18.05.2022, l’INPS fornisce chiarimenti sui quesiti relativi alla legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo, sulla base di emolumenti percepiti successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di isopensione o della prestazione mensile del contratto di espansione (articolo 4, commi da 1 a 7, legge 28 giugno 2012, n. 92, e articolo 41, comma 5-bis, d.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni ). 

L’Istituto ha confermato che le retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma riferite a periodi precedenti, devono essere incluse nel calcolo della prestazione ed è, quindi, possibile procedere alla ricostituzione, a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante. 

È possibile procedere alla ricostituzione anche in caso di contribuzione presente nell’estratto conto contributivo, ma non valutata al momento della liquidazione definitiva della prestazione. 

Il messaggio fornisce, inoltre, le istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda. Le prestazioni di esodo vanno ricostituite a cura dei dipendenti in prepensionamento per godere delle quote ulteriori maturate dopo la cessazione . 

Fonte: INPS - Mess. n. 2099