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INPS - Mess. n. 1182 del 15.03.2017: Regime sperimentale donna. Requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico


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L’art. 1, comma 281, l. n. 208/2015 ha attribuito alle lavoratrici - aventi entro il 31 dicembre 2015 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (o, per le gestioni esclusive dell’AGO, 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e in più, per le lavoratrici dipendenti un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi e per le lavoratici autonome 58 anni e 3 mesi - la facoltà di accedere al trattamento pensionistico a prescindere dalla data di decorrenza della pensione.

L’articolo 1, commi 222 e 223, della l. n.232/2016 (legge di stabilità 2017) ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2015, non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

L’Inps, con il messaggio n. 1182 del 15 marzo 2017 precisa che le predette lavoratrici possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.

Fonte: INPS