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INPS - Circ. n. 38 del 3.04.2023 : Pignoramenti presso terzi su pensioni INPS , istruzioni sull’importo “minimo vitale”


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Con la circ. n. 38 del 3.04.2023 ha fornito le istruzioni operative in merito all’innalzamento dell’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.

Com’è noto, dal 22 settembre 2022 è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000.

Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, sui procedimenti esecutivi “pendenti” (intendendosi quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’art. 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata).

Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato art. 543 del c.p.c.

Pertanto, la data di notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 (data di entrata in vigore del novellato limite di impignorabilità) è da configurarsi, parimenti, atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.

Fonte: INPS - Circ. n. 38 del 3.04.2023