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INL – Nota n. 860/2021 : Pensioni - Nona procedura di salvaguardia


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Con nota n. 860/2021 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni riguardo la Nona procedura di salvaguardia prevista dalla Legge di Bilancio 2021. 

La nota fornisce informazioni circa le fasi e le modalità operative, a partire dalla costituzione delle commissioni presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro chiamate ad esaminare le istanze di accesso ai benefici pensionistici. Allegata alla nota n. 860/2021 è possibile trovare la modulistica completa per inoltrare l’istanza. 

Beneficiari potenziali sono i lavoratori che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 ( Riforma Fornero ). 

Più specificatamente trattasi di lavoratori: 

- il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

- il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

- il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

- in congedo per assistere i figli con disabilità grave;

- con contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico.

Fonte: INL - Nota n. 860/2021