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ISCRO : Il primo ammortizzatore sociale a favore di lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS


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L’ISCRO è l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa prevista dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) e rivolta agli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. 

Con la Legge di Bilancio 2021 per la prima volta viene riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano il principio, già sancito dalla Corte di Giustizia Europea, che anche il lavoratore autonomo ha diritto a essere sostenuto in caso di cessazione o riduzione significativa dell’attività a causa di ragioni indipendenti dalla propria volontà. 

In tal senso, l’ISCRO persegue l’obiettivo di garantire una continuità reddituale a coloro che, a causa di un significativo calo del reddito professionale, rischino di interrompere l’attività o di abbandonarla definitivamente. A tal fine, lo strumento si estrinseca in due componenti fondamentali: una indennità monetaria, rapportata al volume dei redditi dichiarati nell’anno precedente a quello di crisi, e un percorso di politica attiva da realizzare con l’ausilio delle istituzioni competenti. Analogamente alle misure della medesima natura, anche l’ISCRO costituisce uno strumento di natura assicurativa, finanziato attraverso la contribuzione dei potenziali beneficiari. 

La misura di sostegno in esame è disciplinata, quanto alla procedura operativa, dalla Circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94, prevede l’erogazione di un’indennità mensile trai i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente. 

L’indennità è prevista in via sperimentale per il triennio 2021-2023. La domanda va presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni interessati. L’indennità ISCRO è destinata, in particolare, ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

REQUISITI : 

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’art. 1, comma 388, della legge n. 178/2020: 

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda; 

d) avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Come anticipato, il presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità in argomento, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione – con le consuete modalità - alla predetta gestione.

REGIME DI INCOMPATIBILITA' : 

Ai fini dell’accesso all’indennità ISCRO, il richiedente non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale). 

La prestazione ISCRO è invece compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Il richiamato art. 1, comma 388, lettera a), prevede, unitamente al requisito di cui sopra, la non iscrizione del richiedente l’indennità ISCRO ad altre forme previdenziali obbligatorie. Ai fini dell’accesso alla prestazione ISCRO, il comma 388, lettera b), dell’art. 1 della legge n. 178/2020 prevede che il richiedente l’indennità non sia beneficiario del Reddito di cittadinanza. 

REQUISITI REDDITUALI : 

Il richiedente la prestazione, nell’anno che precede la presentazione della domanda di ISCRO, deve avere prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno che precede quello di presentazione della domanda. In ragione della disposizione sopra richiamata, pertanto, il reddito utile per la verifica di detto requisito varia in funzione dell’anno di presentazione della domanda. 

La Legge di Bilancio n. 178/2020, prevede, inoltre, all’art. 1, comma 388, lettera d) che l’assicurato richiedente, per l’accesso alla ISCRO debba aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. 

Un ulteriore requisito di accesso all’indennità ISCRO è indicato dalla lettera e) del comma 388 dell’art. 1 della legge n. 178/2020: essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. La disposizione normativa di cui al comma 388, lettera f), dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 prevede, infine, che per l’accesso all’indennità ISCRO l’assicurato, alla data di presentazione della domanda, debba essere titolare di partita IVA attiva da almeno quattro anni per lo svolgimento dell’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. 

CALCOLO ; MISURA ; DURATA E DECORRENZA :

L’indennità ISCRO, ai sensi dell’art. 1, comma 391, della legge n. 178/2020, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda. La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’art. 1, comma 394, della legge n. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023. La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (cfr. l’art. 1, comma 396, della legge n. 178/2020). 

CORRETTIVO ISCRO , L'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DI CONFPROFESSIONI : 

In occasione dell’ audizione tenutasi davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato dello scorso 2 dicembre 2022, il Dott. Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni - principale associazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia - è intervenuto sul disegno della legge di bilancio per il 2023. 

Durante l’intervento, tra gli altri temi trattati, il Presidente Stella ha avuto modo di rilevare come il sistema di tutele approntato dalla Gestione separata INPS per la platea di liberi professionisti non ordinistici sia ad oggi ancora inadeguato: “Una parziale correzione è certamente rappresentata dall’ISCRO, introdotta tre anni fa a scopo sperimentale: l’andamento di questi primi tre anni di sperimentazione ha suscitato legittime aspettative di consolidamento dello strumento, mentre l’analisi dei dati di gestione permette di valutare accorgimenti della disciplina in una prospettiva di efficienza ed equità”. Così il Dott. Stella ha commentato l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. 

Ad avviso del Presidente di Confprofessioni una prima esigenza di correzione riguarda l’aliquota contributiva. Ad oggi l’ISCRO viene, infatti, finanziata con una specifica contribuzione, pari allo 0.26% nel 2021, destinata poi a crescere allo 0.51% per gli anni 2022 e 2023. 

Tuttavia, i dati forniti dall’INPS, che registrano l’erogazione di cifre molto minori rispetto alla previsione legislativa e rispetto ai contributi versati, indicano che il previsto aumento dell’aliquota contributiva, dallo 0.26% allo 0,51% del fatturato, non risulta giustificato. Il Dott. Stella conclude il suo intervento alle Camere auspicando la conferma dell’aliquota attuale anche nella prospettiva a regime e la rimodulazione delle soglie di accesso al beneficio “sia riducendo il requisito del periodo di pregressa contribuzione, che è attualmente di 4 anni, sia ridefinendo la soglia reddituale che non deve essere superata per poter accedere al beneficio, che è di 8.145 euro nell’anno e necessiterebbe un innalzamento”. 

Avv. Livia Sandulli - Fieldfisher