Stampa

INPS – Mess. n. 4580 del 21.12.2021 : Cassa integrazione covid-19 - Proroga al 31 dicembre per le domande


Con mess. n. 4580 del 21.12.2021 l’ Inps fornisce istruzioni per il differimento dei termini relativi alla richiesta di erogazione di trattamenti di integrazione salariale secondo quanto previsto all’art. 11-bis della Legge 17 dicembre 2021 n 215 di conversione del DL Fisco Lavoro. 

La citata disposizione differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso a trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari al conguaglio, il pagamento diretto o il saldo, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021 e riferiti a aventi di sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021. Le modalità per fruire del differimento variano a seconda della fattispecie concreta: 

  • domande di accesso ai trattamenti respinte per la tardiva presentazione della domanda: i datori di lavoro non devono riproporre nuove istanze;
  • domande accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza: i datori di lavoro devono trasmettere una nuova istanza esclusivamente per i periodi interessati, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini;
  • mancato invio dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati: i datori di lavoro dovranno trasmettere le denunce UNIEMENS con quadro per il pagamento diretto;
  • modelli “SR41” e “SR43” semplificati respinti per intervenuta decadenza: non è necessario riproporre l’invio in quanto la liquidazione dei trattamenti autorizzati sarà effettuata d’ufficio dalla sede territorialmente competente.

L’ INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni per quanto riguarda le operazioni di conguaglio in un successivo messaggio prossimo alla pubblicazione. 

Fonte: INPS – Mess. n. 4580 del 21.132.2021