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INPS – Mess. n. 3179 del 29.08.2022 : Indicazioni operative in ordine al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di anticipo dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19.


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L’INPS, con il mess. n. 3179 del 29.08.2022, ha fornito indicazioni operative in ordine al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19. 

Come noto, durante la fase emergenziale, il D.L. n. 18/2020 - così come integrato dal D.L. n. 34/2020 - ha previsto che, in caso di ricorso alle integrazioni salariali (Cigo, Cigd e Aso dei Fondi bilaterali) con pagamento diretto a carico dell’INPS, i datori di lavoro potevano chiedere un anticipo del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo oggetto della domanda. La norma stabiliva altresì che l'INPS avrebbe provveduto al pagamento dei trattamenti residui o al recupero, nei confronti dei datori di lavoro, degli eventuali importi indebitamente anticipati. 

L’Istituto ha ricordato che, in fase di prima applicazione (sino ad aprile 2021), al fine di assicurare la tempestiva erogazione dell’anticipo, i pagamenti sono stati effettuati sulla base di un procedimento di pre-istruttoria automatizzata; ciò ha consentito all’Istituto di erogare l’anticipo stesso a prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale. Pertanto, si procederà al recupero nei confronti dei datori di lavoro di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione. 

Oltre alle suddette ipotesi, l’Istituto procederà al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti motivi: 

  1. in caso di anticipo di un importo superiore a quello che, in relazione ai dati inviati dai datori di lavoro nei flussi SR41/Uniemens Cig, sia risultato effettivamente dovuto a titolo di saldo;
  2. in caso di anticipo di importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza. 

Ai fini delle attività di recupero, l’INPS provvederà alla notifica di un’apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro, i quali, entro i successivi 60 giorni, dovranno provvedere alla restituzione delle somme tramite Avviso di pagamento pagoPA. 

L’Istituto, infine, precisa che in caso di mancato pagamento della somma da restituire entro 60 giorni dalla notifica ricevuta o nelle ipotesi di mancato versamento di due rate consecutive i crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito, che sarà contestualmente consegnato alle Entrate – Riscossione per il recupero coattivo. 

Per i crediti superiori a Euro 100, il pagamento potrà essere dilazionato; il sistema proporrà in automatico all’utente la modalità di restituzione in unica soluzione o in forma rateizzata.

Fonte: INPS - Mess. n. 3179 del 29.08.2022