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INPS – Mess. n. 3144 del 25.08.2020 : Domande CIG in deroga per aziende plurilocalizzate


domande cassa integrazione
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Con mess. n. 3144 del 25.08.2020 , l’ INPS illustra le novità introdotte dal DL n. 34/2020 ( cd. Rilancio ), convertito con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e dal successivo DL n. 52/2020, prestando particolare riguardo alle novità introdotte nella gestione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a beneficio di quelle aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome ( cd. aziende plurilocalizzate ). 

Vale la pena ricordare che tramite con la circ. n. 86 del 15.07.2020 l’Istituto aveva fornito un quadro interpretativo complessivo sulla Cassa integrazione in deroga a seguito dell’ approvazione del Decreto Rilancio. Già in quell’occasione veniva evidenziato il trasferimento della competenza nella gestione delle ulteriori 9 settimane ( 5+4 in aggiunta alle prime 9 ) dalle Regioni o dal Ministero del Lavoro direttamente all’ INPS. 

Pertanto l’ INPS, facendo seguito alla precedente circolare, ha ritenuto opportuno precisare che:

• i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dal Ministero del Lavoro a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, sono tenuti alla trasmissione della domanda di concessione direttamente all’INPS;

• i datori di lavoro che hanno avuto l’autorizzazione per periodi inferiori alle nove settimane dovranno continuare a fare domanda al Ministero fino al completamento delle prime nove settimane e solo successivamente dovranno rivolgersi all’ INPS per ulteriori periodi;

La norma, seguendo una logica di semplificazione delle procedure per le sole aziende plurilocalizzate, vincola la concessione delle ulteriori cinque settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate almeno le prime nove settimane di cassa in deroga.

Per forza di cose, i datori di lavoro che hanno avuto già autorizzato l’intero periodo spettante, secondo le indicazioni precedentemente fornite, potranno presentare domanda all’Istituto per un ulteriore periodo di cinque settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate cinque settimane, per eventuali ulteriori quattro settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.

Relativamente alle modalità di presentazione delle domande si rinvia alle indicazioni fornite con il mess. n. 2946 del 24.07.2020 e mess. n. 2328 del 4.06.2020. Coloro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.

Infine, per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende plurilocalizzate, oltre al pagamento diretto, è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l'ammontare con il sistema del conguaglio contributivo.

Fonte: INPS - Mess. n. 3144 del 25.08.2020