Stampa

INPS – Mess. n. 2183 del 26.05.2020 : Decreto Rilancio – Nuovi termini per CIGO e Assegno Ordinario


icona

Con il mess. n. 2183 del 26.05.2020, l’Inps interviene con delle prime indicazioni in merito modifiche che il Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) apporta alla regolazione delle integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

In particolare, il messaggio concentra la sua attenzione sulla modifica dei termini di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati ad ottenere l’autorizzazione di periodi di trattamento ordinario o di assegno ordinario da parte dei fondi di solidarietà , in ambedue in casi con la causale emergenza COVID-19.

Decreto Rilancio: Le novità in materia di ammortizzatori sociali

Per cogliere al meglio le novità intervenute, anche al di là delle specifiche indicazioni fornite dal messaggio, occorre avere presente che il Decreto Rilancio tiene ferma la competenza del precedente decreto - il cosiddetto Decreto Cura Italia/ d.l. n. 18/2020 già modificato dalla relativa legge di conversione - quale fonte generale di disciplina degli ammortizzatori sociali legati alla emergenza epidemiologica.

Le novità che il Decreto Rilancio introduce si sostanziano in modifiche della disciplina dettata dal precedente decreto Cura Italia che, per quanto riguarda le domande di trattamento ordinario e di assegno ordinario, hanno i seguenti contenuti:

a) l’art.19, comma 2, del Decreto Cura Italia prevedeva che la domanda per il trattamento ordinario o per l’assegno ordinario potesse “essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa”. Il nuovo decreto sopprime la parola “quarto”. Ne è così venuto fuori un nuovo comma 2 che richiede la presentazione della domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui parte, a seconda dei casi, la sospensione o la riduzione dell’attività;

b) il Decreto Rilancio, inoltre, aggiunge al predetto art. 19 un nuovo 2-bis, secondo il quale, ove la domanda sia presentata oltre il mese successivo all’inizio della sospensione o della riduzione, il trattamento ordinario o l’assegno, ove spettante, sarà erogato solo a partire dalla settimana precedente quella di tradiva presentazione della domanda. Il che comporta che i lavoratori per il pregresso periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non potranno fruire del sostegno del reddito e ciò rimbalzerà sul datore di lavoro ritardatario che potrà essere considerato responsabile del pagamento di quanto non riconosciuto dall’Inps o dal Fondo di solidarietà;

c) ancora dal Decreto Rilancio è inserito nell’art. 19 un ulteriore comma - il 2-ter - dalle non chiare implicazioni: “Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis”.

A fronte di tali innovazioni, il mess. n. 2183 del 26.05.2020 precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario, con causale “COVID-19 nazionale”, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020).

Fonte: INPS - Mess. n. 2183 del 26.05.2020