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INPS – Mess. n. 1957 del 11.05.2017: Cassa Integrazione Guadagni in deroga – chiarimenti in merito alla concessione per periodi relativi all’annualità 2017 – nota ministeriale n. 7277 del 5 maggio 2017


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Con la nota ministeriale n. 7277/2017 il Ministero vigilante, facendo seguito a quanto espressamente previsto nella Circolare n. 34 del 4 novembre 2016, recepita dall’Istituto con successiva Circolare n. 217 del 13 dicembre 2016, ha puntualizzato che “possono essere autorizzati i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31.12.2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data, quali ad esempio le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/ assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi e purché i provvedimenti autorizzatori da parte delle regioni e delle province autonome, comunque, siano adottati entro e non oltre il 31.12.2016.”