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INPS – Mess. n. 1713 del 21.04.2017: Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – chiarimenti in merito alla concessione della Cig in deroga per l’annualità 2017


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In considerazione delle problematiche evidenziatesi nei primi mesi di applicazione, l’istituto previdenziale con il messaggio n. 1713 del 21 aprile 2017, fornisce chiarimenti in ordine all’ambito del riconoscimento della CIG in deroga per il 2017 ed alla gestione delle ferie programmate/chiusura aziendale.

Riguardo il primo punto, si sottolinea che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi, così come quelle garantite da tutti i fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148/2016, sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali e, conseguentemente, le Regioni e le Province autonome possono decretare Cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti fondi. I Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’art. 27 del d.lgs. 148/2016 non sono fondi gestiti dall’Istituto; pertanto, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai citati fondi, con la specifica della data di fine intervento.

In ordine al secondo punto si precisa che non è possibile considerare la fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale alla stregua di una ripresa dell'attività lavorativa. La fruizione delle stesse va considerata quale adempimento di un obbligo necessario per poter accedere alla CIGD e, pertanto, non costituisce un periodo interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016. Ne consegue che un periodo di intervento dell’ammortizzatore ordinario, a cui faccia seguito la fruizione di ferie programmate/chiusure aziendale, e che termini oltre il 31 dicembre 2016, consente la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017. Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale con la specifica della data di conclusione delle stesse.

 

Fonte: INPS