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INPS – Delibera del Comitato di indirizzo e vigilanza (CIV) del 21.03.2017, n. 5: Linee interpretative ed applicative su CIGO. Messaggio n. 1548 del 07.04.2017 chiarimenti su causali CIGO e integrazione dei codici evento.


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Il decreto legislativo n. 148/2015 ha revisionato la disciplina delle integrazioni salariali, con delle “Disposizioni generali” che valgono anche per le integrazioni salariali straordinarie (artt. 1-8) e con delle disposizioni dedicate alle “Integrazioni salariali ordinarie” (artt. 9-18). Il CIV, con una Delibera volta ad “impegnare e gli organi di gestione” dell’Istituto, affronta una serie di profili:

a)contenimento dei tempi della decisione sulla domanda di CIGO nel termine di 90 giorni;

b)ricorso in via preventiva alla procedura di cui al DM 15 aprile 2016 n. 95442 nei casi in cui la sede territoriale dell’Inps, competente a concedere la CIGO a seguito del d.lgs. n. 148, ritenga che ci siano le condizioni per rigettare la domanda proveniente dall’azienda;

c)valorizzazione della “relazione tecnica dettagliata”, che in base al DM n. 95444 deve accompagnare la richiesta della CIGO, in chiave di autocertificazione in sostituzione di ogni produzione documentale;

d)indicazioni univoche da fornire alle sedi territoriali dell’Inps con riferimento alle causali Cigo di cui al DM(mancanza di lavoro o di commesse e crisi dei mercato; fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto; mancanza di materie prime o componenti; eventi meteo; sciopero di un reparto o di altra impresa; incendi, alluvioni, sisma, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità, sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori; guasti macchinari, manutenzione straordinaria), secondo una serie di principi dettaglia nella delibera;

e)particolari criteri da seguire nel caso di eventi meteorologici;

f)applicare sempre il principio secondo cui il rigetto della domanda deve sempre recare una adeguata motivazione che indichi le dettagliate ragioni ed evidenzi l’avvenuta integrazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 11 del DM.

Infine, la delibera, considerate le difficoltà registrate nella gestione della procedura a livello territoriale e l’incremento del contenzioso, sollecita il Presidente dell’Inps a rappresentare con urgenza la necessità di rivedere l’art. 16 del d.lgs. n. 148, attribuendo di nuovo ai Comitati provinciali la competenza a decidere sulle istanze di CIGO.

Avendo presente questa richiesta di modifica legislativa, si ha l’impressione che il soddisfacimento anche di altre esigenze manifestate dalla Delibera richiedano modifiche del quadro normativo (quanto meno del Dm).

A sua volta il messaggio n. 1548 del 7 aprile 2017 integra il precedente messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016. Questo ha definito le causali relative ad eventi oggettivamente non evitabili per le quali si applica, per la presentazione della domanda, il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Il messaggio più recente fornisce dei chiarimenti su alcune causali e integra l’elenco codici evento relativi ad eventi classificabili come eventi oggettivamente non evitabili ai fini della cassa integrazione ordinaria.