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INPS – Circ. n. 24 del 11.02.2021 : Esonero alternativo alla CIG per chi ha fruito della Cassa nel mese di giugno


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Nel quadro delle misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) prevede all’art. 12, commi 14 e 15, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

Come precisato dalla Circ. n. 24 de 11.02.2021 , l’ esonero contributivo alternativo all’utilizzo della Cassa Integrazione, o ad altro ammortizzatore sociale, riguarda questa volta tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale COVID-19. 

L’ammontare dell’esonero è pari alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL. 

Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane, riparametrato e applicato su base mensile. 

La fruizione dell’esonero contributivo è ad ogni modo subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; al rispetto degli accordi e contratti collettivi di qualsiasi livello purché sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tra queste, la circolare riserva una trattazione a sé per il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo la cui violazione, rientrando tra gli obblighi di legge, comporta la revoca retroattiva dell’esonero.