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Decreto Ristori, altre 6 settimane di ammortizzatori ma non per tutti !


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Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ( cd. Decreto Ristori )  - in vigore dal successivo 29 ottobre - effettua un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga.

In particolare, il suo art. 12 introduce le seguenti regole:

a) nel periodo compreso fra il 16 novembre e il 31 gennaio 2012 si può fruire di 6 settimane di ammortizzatori sociali COVID 19;

b) con riferimento allo stesso periodo 16 novembre 2020/31 gennaio 2021,“ le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19”;

c) può succedere che, facendo riferimento al Decreto Agosto, siano stati richiesti ed autorizzati ammortizzatori magari proiettati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre e, quindi, a partire dal 16 novembre rientrati nel periodo di pertinenza delle 6 settimane. In casi del genere, dal 16 novembre gli ammortizzatori, pur richiesti ed autorizzati sulla base del precedente Decreto Agosto, sono da imputare alla nuove sei settimane.

Dopo aver fornito indicazioni in merito alla durata di questo nuovo pacchetto di speciali ammortizzatori sociali, l’art. 12 si pronuncia su datori di lavoro legittimati a richiederli, individuati in:

a)datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui al Decreto Agosto ed a condizione che sia trascorso il periodo di nove settimane;

b) datori di lavoro appartenenti a settori incisi dal DPCM 24 ottobre, fonte della chiusura o limitazione delle attività esercitate dagli stessi datori di lavoro.

Le sei settimane di cui al nuovo Decreto sono soggette allo stesso regime della contribuzione addizionale, già previsto dal Decreto Agosto: in relazione all’andamento del fatturato nel raffronto fra quello del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, si può essere assoggettati ad un contributo del 9 o 18 % della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate.

Da quanto riassunto risulta evidente che il Decreto Ristori non costituisce affatto un provvedimento che sempre e comunque aggiunge un nuovo periodo di ammortizzatori sociali a quelli già disponibili.

Non solo non possono accedere alle 6 settimane tutti i datori, quand’anche si tratti di datori di lavoro che subiscono le conseguenze della pandemia, ma le 6 settimane operano come una sorta di imbuto entro cui dal 16 novembre saranno da restringere tutte le esigenze avvertite di forme di sostegno del reddito.

Ciò, peraltro, con un blocco dei licenziamenti per ragioni aziendali portato al 31 gennaio 2021 e i nuovi ammortizzatori sociali che coprono solo 6 delle 11 settimane fra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Oltre ad altri aspetti, l’art. 12 del Decreto tratta anche del termine entro cui presentare la domanda all’Inps, confermando la regola secondo cui la domanda per accedere alle 6 settimane è da presentare, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

Lo stesso art. 12 poi aggiunge che, in fase di prima applicazione, le domande sono da presentare entro la fine del mese successivo a quello di in entrata in vigore del Decreto Ristori.

Ciò significa che domande relative a sospensioni o riduzioni intervenute a novembre vanno presentate entro fine novembre in quanto mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto ?

Occorre prestare attenzione a questo aspetto, auspicando da subito una correzione di una norma non sintonia con quanto lo stesso Decreto afferma come regola generale circa la tempistica di presentazione domande.

ACDR