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INPS - Mess. n. 316 del 19.01.2023: adeguamento dei Fondi di solidarietà , finanziamenti del FIS e della CIGS


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Con il mess. n. 316 del 19.01.2023 , l’Inps segnala che il “Decreto Milleproroghe” (  DL 29 dicembre 2022, n. 198 ) ha spostato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro cui i Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 d.lgs. n. 148/2015), i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi del settore dell’artigianato e del settore dalla somministrazione di lavoro (art. 27 d.lgs. n. 148/2015), il Fondo delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 40 d.lgs. n. 148/2015) devono adeguarsi alle innovazioni previste dalla Legge di bilancio 2023. Le innovazioni riguardano in particolare l’inclusione dei datori di lavoro anche con un solo dipendente e il passaggio dall’assegno ordinario all’assegno di integrazione salariale. 

Nell’ipotesi che gli adeguamenti richiesti non siano effettuati nel previsto nuovo termine, i datori di lavoro, già iscritti al Fondo che non si è adeguato, rientreranno nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) dal 1° luglio 2023. 

I predetti articoli 26, 27 e 40, in base alla normativa precedente la Legge di bilancio, potevano non includere i datori con cinque o meno dipendenti. 

Avendolo presente, il messaggio segnala inoltre che, fino al menzionato adeguamento, i datori di lavoro, non iscritti ai predetti Fondi in ragione del ridotto numero di dipendenti, continuano a rientrare nell’ambito di applicazione del FIS e a dover versare allo stesso il contributo ordinario. 

Il messaggio, successivamente, fa riferimento alle aliquote contributive applicabili al FIS a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

A decorrere dalla predetta data, il FIS, come rammenta il messaggio, è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. 

Infine, il messaggio, avendo presente la situazione delle imprese con più di 15 dipendenti, iscritte al FIS e contemporaneamente destinatarie delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) e quindi tenute a versare la relativa contribuzione all’Inps, segnala che, dal 1° gennaio 2023, l’aliquota contributiva dovuta per la CIGS è del 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore). 

Fonte : INPS – Mess. n. 316 del 19.01.2023