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I Fondi di solidarietà bilaterali: quali aliquote contributive dal 1° gennaio ?


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L’adeguamento degli accordi relativi ai Fondi di solidarietà bilaterali - La legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha modificato in vari punti la precedente disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, dovuta in termini generali al d.lgs. n. 148/2015. 

Da ciò è derivata la necessità di procedere ad adeguamenti degli accordi a base della costituzione dei Fondi, adempimento da porre in essere entro un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre di quest’anno. 

I punti su cui, in particolare, nuove intese dovranno intervenire riguardano la platea dei datori di lavoro tenuti a contribuire al Fondo della propria categoria, prevedendo il coinvolgimento dei datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente.

L’altra area in cui è richiesto l’adeguamento è costituita dalle prestazioni di competenza dei Fondi, con il subentro dal 1° gennaio 2013 dell’assegno di integrazione salariale al posto dell’assegno ordinario. 

La sostenibilità dei Fondi - A commento di queste innovazioni, è intervenuta, da ultimo, la circolare n.20 del 21.10.2022, che espressamente pone la questione della sostenibilità dei Fondi una volta recepite le innovazioni. 

Per riflettere su questo aspetto, è necessario considerare le disposizioni che il d.lgs. n. 148/2015, rimasto al riguardo immutato, dedica allo “Equilibrio finanziario dei fondi” (art. 35), disposizioni significativamente richiamate dalla circolare. 

Tali disposizioni, dopo aver affermato che i Fondi “… hanno l’obbligo del bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza in carenza di disponibilità”, affermano l’altresì “… l’obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di un bilancio tecnico a otto anni …”

Questo del bilancio tecnico è un punto particolare, che la circolare richiama ponendo l’esigenza di una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento dei Fondi ove gli adeguamenti disposti vengano ad incidere sulla sostenibilità nel medio periodo (otto anni). 

Ebbene, come dare seguito alla verifica sulla sostenibilità e all’eventuale adeguamento delle aliquote contributive rappresenta la questione più delicata che le parti impegnate nell’aggiornamento degli accordi relativi ai Fondi sono chiamate ad affrontare. 

Il finanziamento dell’assegno straordinario, possibile prestazione dei Fondi, non pone problemi: difatti, si tratta di una prestazione pagata “a piè di lista” dal datore che ne richiede l’attivazione (senza una contribuzione versata preventivamente). 

Per individuare il finanziamento proporzionato per le altre prestazioni considerando, in particolare, le maggiori durate previste per l’assegno di integrazione salariale rispetto a quelle dell’assegno ordinario, non si potrà che seguire un complesso iter, partendo da previsioni circa la numerosità e l’entità degli eventi che potranno determinare il ricorso a tali prestazioni. 

Inoltre, bisognerà riflettere sulla possibilità, prevista dal d.lgs. n. 148/2015, di articolare il finanziamento in una contribuzione ordinaria, versata mensilmente, e una contribuzione addizionale, pagata solo nel momento in cui vengono attivate le prestazioni dall’azienda che ne chiede l’attivazione. 

Tutto ciò essendo ragionevole calibrare ragionevolmente le aliquote contributive, in modo da evitare un incremento del costo del lavoro a cui finisca per corrispondere un accumulo presso i Fondi di risorse non utilizzate direttamente per gli specifici scopi istituzionali dei Fondi stessi.

Valutazione di cautela nel decidere di eventuali incrementi delle aliquote che trova conforto in ulteriori previsioni del d.lgs. n. 148/2015: queste prefigurano anche la possibilità di far “quadrare i conti” tramite interventi del Comitato amministratore del Fondo che, al di là di previsioni sicuramente difficili e comunque problematiche sull’andamento degli eventi, può proporre, in corso d’opera e con più cognizione, misure di governo del sistema di finanziamento del Fondo di proprio riferimento in modo da assicurare un virtuoso rapporto fra prestazioni da erogare e risorse disponibili.