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INPS – Mess. n. 2767 del 18.07.2019 : ANF - Il sostegno alla natalità non concorre alla determinazione del reddito


madre a lavoro con figlio

Con il mess. n. 2767 del 18.07.2019 , l ‘INPS fornisce chiarimenti in merito alla computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo , ai fini sia del riconoscimento del diritto all’ ANF che della determinazione della relativa misura.

L’Istituto rileva che:

sia l’Assegno di natalità che il Premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988 non si computano nel reddito a tal fine rilevante, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ ANF.

In relazione agli specifici contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e “Contributo famiglie numerose”, è ravvisabile la loro natura assistenziale e, conseguentemente, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti.

Quanto, infine, alla natura del beneficio “Assegno regionale per il nucleo familiare” si precisa che il regime fiscale applicato a detta prestazione è quello dei redditi esenti di cui all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.

Fonte: INPS – Mess. n. 2767 del 18.07.2019