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INPS – Circ. n. 96 del 5.08.2022 : Lavoratori fragili – Le istruzioni per ottenere il bonus di 1.000 euro


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Con la circ. n. 96 del 5.08.2022 l’ INPS fornisce indicazioni in merito ai requisiti e le modalità di presentazione della domanda per ottenere l’ indennità una tantum destinata ai lavoratori fragili , nella misura pari a 1.000 euro per l’anno 2022.

La domanda per il bonus deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022. Il bonus è erogato direttamente dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. 

DESTINATARI : 

I destinatari del bonus sono i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l’INPS, che si sono avvalsi nel coro dell’anno 2021 delle tutele previste durante la pandemia per questa particolare categoria di lavoratori. 

Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di operai del settore industria; operai e impiegati del settore terziario e servizi; lavoratori dell’agricoltura; lavoratori dello spettacolo; lavoratori marittimi. Il bonus ai lavoratori fragili non è, invece, riconosciuto ai collaboratori familiari (colf e badanti), agli impiegati dell'industria, ai quadri (industria e artigianato), ai dirigenti, ai portieri, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata. 

REQUISITI : 

Per maturare il diritto al bonus il lavoratore il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato con e diritto, nello stesso periodo, alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’ carico dell’INPS; 

b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia ex art. 26, coma 2 del DL n. 18/2022 ( cd. Cura Italia ) in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3, della L. 104/1992 ) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ( i fini dell’individuazione di tale patologie occorre far riferimento al decreto del 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute ). 

c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda; 

d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia. 

In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto sopra con autocertificazione ai sensi degli articoli 48, 73 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il bonus ai lavoratori è inoltre compatibile con altre indennità o prestazioni erogate dall ‘Istituto. 

Come indicato in precedenza, il lavoratore per poter maturare il diritto al bonus deve aver superato nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia previsto dalla specifica normativa di riferimento. Consapevole di possibili complicazioni nel calcolo del periodo, l’ INPS ricorda che : 

• agli operai del settore industria, agli operai e impiegati del settore terziario e servizi e agli operai del settore agricolo con contratto a tempo indeterminato, l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare;

• agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni, pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare;

• ai lavoratori dell’agricoltura con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio dell’evento di malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli (ad eccezione dei casi in cui il requisito venga raggiunto nell’anno dell’evento), fino a un massimo di 180 giorni effettivi nell’anno solare;

• ai lavoratori dello spettacolo l’indennità è subordinata, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, al requisito di 40 contributi giornalieri accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso (cfr. la circolare n. 132/2021). Il numero delle giornate indennizzabili per i lavoratori a tempo indeterminato è pari a un massimo di 180; per i lavoratori a tempo determinato, il suddetto limite è pari al numero delle giornate di attività lavorativa svolte negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare;

• ai lavoratori marittimi le indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare spettano per un massimo di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo; l’indennità per inabilità temporanea da malattia alla specifica categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : 

La domanda per il bonus ai lavoratori fragili deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022. La domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: 

• tramite il portale web dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

• tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

• tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Ulteriori particolari in merito sono stati forniti dall 'Istituto con il mess. 3106 del 8.08.2022. 

Fonte: INPS