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INPS – Circ. n. 85 del 07.06.2019 : Bonus bebè 2019 – modalità di presentazione delle domande


madre con bamibino
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Con la circ. n. 85 del 07.06.2019 , l’ INPS fornisce le istruzioni per usufruire dell’ assegno di natalità ( cd. bonus bebè ), esteso dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

Vale la pena ricordare che Il D.L. n. 119/2018, nel richiamare la L. n. 190/2014 ( vedi Aprire il link interno in una nuova finestracirc. n. 93 del 8.05.2015 ) istitutiva del “bonus bebè”, introduce, rispetto alla normativa previgente, un elemento di novità rappresentato dal riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

La circ. n. 85 del 07.06.2019 fornisce chiarimenti proprio in ordine alla maggiorazione del 20% e sul differimento dei termini di presentazione delle domande.

Presentazione della domanda e periodo transitorio - La domanda dovrà essere inoltrata per via telematica, avvalendosi dei moduli reperibili all’interno del portale INPS, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

In via transitoria, per le nascite avvenute nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, è stato previsto un differimento dei termini di presentazione delle relative domande, motivato dai tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure gestionali. Pertanto la circ. n. 85 del 07.06.2019 precisa che il termine dei 90 giorni decorrerà dal 15 marzo e , dunque, un primo termine per la presentazione delle domande cadrà il 13 giugno 2019, salvo ovviamente la possibilità di presentare tardivamente la domanda. In tale ultimo caso il bonus bebè decorre dalla data di presentazione della domanda.

Misura dell’assegno e durata - Nella determinazione della misura della prestazione, la circ. n. 85 del 7.06.2019 fornisce chiarimenti in merito alla maggiorazione del 20% riconosciuta in caso di nascita di “figlio successivo al primo” .In ogni caso l’importo dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni e viene così definito: 

  • nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui, l’importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l’importo complessivo dell’assegno è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui);
  • nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui, l’importo del bonus bebè ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l’importo mensile è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

Fonte: INPS – Circ. n. 85 del 07.06.2019