Come chiedere l’assegno di natalità ? La risposta ce la dà l’ INPS con la circ. n. 50 del 19.03.2018 . In seguito ad alcune richieste di chiarimento, l’Istituto previdenziale ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti relativi ai requisiti dell’assegno di natalità 2018 ( bonus bebè ), riconosciuto per i figli nati o adottati nell’anno in corso, nonché per quelli in affidamento preadottivo.
La Legge di Bilancio 2018, infatti, all’art. 1, commi 248 e 249, ha esteso per il 2018 il riconoscimento dell’ assegno di natalità ( c.d. Bonus bebè ) (introdotto dall’art. 1 della L. n. 190/2014 - circ. n. 93 del 8.05.2015) per ogni figlio nato, adottato o che sia in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, prevedendone la corresponsione fino al primo anno di età del figlio o per il primo anno di adozione del minore. La circolare ha fornito indicazioni su:
- l’indicatore per determinare il valore dell’ISEE, che non deve superare gli euro 25.000;
- requisiti di cui deve essere in possesso il soggetto richiedente l’assegno: valore ISEE, residenza in Italia, convivenza con il minore, cittadinanza italiana o comunitaria (per cittadini extracomunitari si veda la Circ. n. 214/2016);
- le modalità di presentazione della domanda per gli affidatari temporanei;
- i termini di presentazione della domanda: entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso del minore nel nucleo familiare;
- la misura e la durata dell’assegno;
- le modalità con cui l’INPS corrisponde il beneficio;
- la presentazione della domanda in caso di parto gemellare o adozioni plurime;
- le cause di decadenza dall’assegno;
- la rilevazione contabile dell’onere della prestazione.
Fonte: INPS – Circ. n. 50 del 19.03.2018