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Principi per la riapertura e attività in ripresa nella fase 2


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Il DPCM del 26 aprile 2020 è un documento molto complesso, composto da 10 articoli e ben 10 allegati.

Il decreto conserva l’impostazione dei precedenti decreti, presentandosi come un documento che reca limiti e divieti e che amplia le attività liberate quanto al se ma ugualmente presentando tale apertura come eccezione alla regola generale della sospensione delle attività.

Alcuni principi dell’ulteriore DPCM possono così riassumersi con riferimento a profili che più riguardano lo svolgimento di attività lavorative relative a rapporti di lavoro subordinato facenti capo a datori di lavoro privati:

a) comprovate esigenze lavorative consentono spostamenti verso il luogo di lavoro; comprovate esigenze lavorative consentono anche spostamenti in una Regione diversa da quella in cui il lavoratore si trova. Date queste previsioni, l’ampliamento delle attività sottratte al regime della sospensione amplia la possibilità di spostamenti motivati da esigenze lavorative (v. la successiva lett. d) e l’elenco riportato di seguito);

b) il lavoro agile di cui agli artt. a 18 a 23 della l. n.18/2017 può essere applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dai predetti articoli, anche in assenza di accordi individuali; l’obbligo di informazione sui rischi connessi al lavoro agile possono essere assolti anche ricorrendo allo schema predisposto dall’INAIL (riportato sul sito dell’Istituto);

c) è raccomandato in ogni caso ai datori di lavoro di promuovere la fruizione dei periodi di ferie, fermo restando quanto previsto a proposito del lavoro agile;

d) sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle elencate nell’ allegato 3 allo stesso DPCM. Facendo il confronto fra l’elenco di attività non sospese allegato al DPCM del 22 marzo e quello più ampio allegato al DPCM 26 aprile 2020, emerge il superamento della sospensione da una parte di un nutrito numero di attività che si è provveduto ad evidenziare, per differenza, nell’elenco riportato di seguito. Restano sottratte alla sospensione le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. n. 146/1990). Altre attività non sospese compaiono in vari passaggi del DPCM 26 aprile 2020 , come accade per le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità individuati in un apposito elenco, sia nell’ambito di esercizi commerciali di vicinato , sia nell’ambito della media e grande distribuzione garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza di un metro. Inoltre, è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;

e) le imprese che svolgono le proprie attività sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile (allegato 6 al DPCM) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo per i cantieri del 20 marzo 2020 (allegato 7 al DPCM) e il protocollo pe il trasporto e la logistica del 20 marzo (allegato 8 al DPCM);

f) il Prefetto ai fini della esecuzione e il monitoraggio delle misure e, in particolare, per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro , si avvale dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro;

g)la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

h)le attività sospese in conseguenza del DPCM possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 4 maggio 2020.

Ci sono delle disposizioni dello stesso applicabili dal 27 aprile, fra queste rientrano la disposizione secondo cui le imprese che riprendono l’attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già dalla predetta data del 27.

Trova altresì applicazione dal 27 aprile la normativa secondo cui le Regioni, per garantire lo svolgimento delle attività produttive in sicurezza, monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica.

Nel caso in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio di contagio , il Presidente della Regione propone al Ministro della Sanità le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.

ATTIVITÀ “NON SOSPESE” DAL DPCM 26 APRILE 2020 (IN AGGIUNTA RISPETTO A QUELLE INDIVIDUATE DAL DPCM 22 MARZO 2020) - Si potrà procedere con: 

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE

09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE (prima ammesso solamente 09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale)

12 INDUSTRIA DEL TABACCO

13 INDUSTRIE TESSILI (prima ammessi solamente 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali - 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA (prima ammesso solamente 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro)

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO (prima ammesso solamente 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno)

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE (prima ammesso solamente 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02))

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI (prima ammessi solamente 23.13 Fabbricazione di vetro cavo - 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia)

24 METALLURGIA 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) (prima ammessi solamente 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale - 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo)

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI (prima ammessi solamente 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche)

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE (prima ammessi solamente 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità - 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici)

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA (prima ammessi solamente 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio - 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) - 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori))

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE (prima ammessi solamente 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche - 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza - 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri)

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 INGEGNERIA CIVILE (prima esclusi codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI (prima ammesso solamente 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni)

45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTO VEICOLI E MOTOCICLI (prima ammessi solamente 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli - 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli - 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori)

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) (prima ammessi solamente 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi - 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco - 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici - 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali - 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori - 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico - 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici - 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento)

68 ATTIVITA' IMMOBILIARI

73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO

78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE (prima ammessi solamente 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale)

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE (prima ammessi solamente 80.1 Servizi di vigilanza privata - 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza)

81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)

82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (prima ammessi solamente 82.20 Attività dei call center Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale - 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi - 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti)

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA (prima ammessi solamente 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche - 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari - 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni - 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa)

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTR ATERRITORIALI

[AGGIORNAMENTO] In data 4 maggio il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato gli allegati 1 ; due ; tre del DPCM del 26 aprile 2020.

ACDR